Società Trasparente
Società Trasparente è la sezione del sito internet di Consorzio SiR dedicata alla libera consultazione, da parte dei cittadini e degli operatori del consorzio, delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’ente, consultabili direttamente, senza alcuna necessità di essere identificati tramite nome utente e password.
Le informazioni pubblicate sono in continuo aggiornamento secondo le disposizioni delle seguenti normative nazionali e regionali:
- D.Lgs. n. 33/2013 (art 2-bis, comma 3), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- DGR 1046/2018 Regione Lombardia (par. 4.3.1 “Obblighi di pubblicità D.Lgs. 33/2013 enti privati accreditati a contratto”)
Il Responsabile della trasparenza è il Rappresentante Legale del Consorzio, Dott. Salvatore Semeraro.
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica trasparenza@consorziosir.it senza alcuna formalità.
A tal fine può anche essere utilizzato il modulo presente in allegato.
Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013, è possibile esercitare il diritto di accesso civico generalizzato. L’esercizio di tale diritto consente a chiunque di accedere, senza obbligo di motivazione, a dati, documenti e informazioni possedute dall’organizzazione ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato secondo una delle seguenti modalità:
- tramite presentazione dell’istanza direttamente presso l’ufficio che detiene i dati, documenti o informazioni (se conosciuto);
- a mezzo posta (consegnata anche a mani) presso la segreteria di Consorzio SiR (Via L. Valla, 25 – 20141, Milano);
- via mail alla casella di posta elettronica accessocivico@consorziosir.it
approntata dal Consorzio, che provvede all’inoltro all’ufficio che detiene il dato, il documento o l’informazione richiesta.
In tali ultimi casi va utilizzato preferibilmente il modulo presente in allegato, oppure analoga istanza in forma libera che contenga tutte le informazioni richieste dal citato modulo, allegando sempre copia del documento di identità del richiedente.
Per conoscere in dettaglio la disciplina dell’accesso civico generalizzato e le modalità di utilizzo del servizio messo a disposizione per presentare l’istanza si rinvia alla sottosezione di approfondimento.
Bilanci sociali
Bilanci
Bilancio SiR 2017
Bilancio SiR 2018
Bilancio SiR 2019
Bilancio SiR 2020
Bilancio SiR 2021
Bilancio SiR 2022
Bilancio SiR 2023
Carta dei Servizi
Costi contabilizzati
Attestazione OdV SiR Società Trasparente 21
Attestazione OdV SiR Società Trasparente 22
Attestazione OdV SiR Società Trasparente 23
Attestazione OdV SiR Società Trasparente 24
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Attestazione OdV SiR Società Trasparente
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Attestazione OdV SiR Società Trasparente con Griglia rilevazione
Accesso Civico
L’Accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso di Consorzio SiR, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’organizzazione per la riproduzione su supporti materiali.
Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti da Consorzio SiR.
Come fare
La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando un semplice modulo nel quale occorre:
- indicare i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo
- indicare il tipo di accesso richiesto
- definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si vuole richiedere
- allegare copia del proprio documento d’identità.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Accesso civico semplice
E’ il diritto a visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti e i dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione sul sito.
Tabella riassuntiva degli obblighi di pubblicazione
(ai sensi di:
- art. 2 bis comma 3 del d.lgs. 33/2013 – e nello specifico artt. 29, 32, comma 1 e art. 35 d.lgs. 33/2013;
- alle Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1134/2017 e Allegato 1 delle stesse;
- DGR 1046/2018 Regione Lombardia)
A seguito di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede a:
- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto (se soggetto ad obbligo di pubblicazione).
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
- se l’informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.
Accesso generalizzato
È il diritto di richiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell’Ente oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione.
A seguito di richiesta di accesso generalizzato, l’organizzazione provvede a:
- individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata
- identificare i documenti e di dati richiesti, se possibile
- concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all’accesso.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’organizzazione può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.
Rifiuto all’accesso
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis introdotto dal D.Lgs 97/2016.
Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame all’organizzazione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), l’organizzazione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’organizzazione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella dell’organizzazione, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Normativa
Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016)
Allegati
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Regolamento esercizio diritto accesso a dati e doc 19-02-2021 (.pdf)
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Mod. Richiesta accesso civico 19-02-2021 (.pdf)
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Mod. Richiesta accesso civico generalizzato 19-02-2021 (.pdf)
-
Registro richieste accesso 19-02-2021 (.pdf)
Lista di attesa
Nomina Odv
Whistleblowing
Parità di genere